18 May 2020

Maestri: sì a lezioni private e alle strutture fisse aperte ai lati. La risposta dell'Assessorato della Lombardia a Rigamonti

Da lunedì 18 maggio i maestri potranno tenere lezioni private, individuali e in piccoli gruppi. La conferma arriva dall'Assessorato allo Sport della Regione Lombardia, in risposta a Pepe RIgamonti

Foto Miguel Teirlinck on unsplash

Poco oltre la mezzanotte di domenica 17 maggio, arriva il chiarimento dell'Assessorato allo Sport della Regione Lombardia alle ripetute richieste del maestro e coach Ptr Pepe Rigamonti riguardo la possibilità per i maestri di tennis di effettuare lezioni individuali o semiprivate (2 allievi).

In sintesi, da oggi 18 maggio i maestri potranno tenere lezioni private, individuali o per piccoli gruppi (fino a un massimo di 4 allievi). Nella mail si dà il via libera anche all'utilizzo di tensostrutture aperte sui lati.

Riportiamo di seguito la risposta integrale.

Gentilissimo Pepe Rigamonti,

con riferimento alla sua mail, comprendendo e condividendo l’importanza della figura dei maestri ed allenatori sportivi, con la presente si trasmetterle l’Ordinanza n. 547 del 17 maggio, dove all’art. 1.5 viene indicato quanto segue:

1.5 Attività sportive e ludico-ricreative

1. Le attività sportive svolte individualmente all’aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche, canottaggio, tennis, paddle, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.), possono essere consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente paragrafo. Tali previsioni potranno essere aggiornate con successivi protocolli che saranno stipulati con le Federazioni sportive.

2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Sono da considerare aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta anche le strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli.

3. I suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei, l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Direzione Generale Sport e Giovani

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