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Riccardo Bisti
04 December 2017

L'articolo 86 del Regolamento di Giustizia

A quasi tre anni dalla ratifica del Codice di Giustiza CONI, il Regolamento di Giustizia FIT ne recepisce le indicazioni: gli organi di stampa potranno assistere alle udienze su illeciti sportivi e in casi di “particolare interesse pubblico”. È una grande notizia: non ci saranno più situazioni come quelle del caso Bracciali-Starace. Importanti novità nell'impiantistica per A1 e A2.

Ci sono voluti quasi tre anni, ma alla fine il ricongiungimento è arrivato. Gli Atti Ufficiali FIT di ottobre 2017 hanno apportato alcune modifiche e integrazioni al Regolamento di Giustizia, spesso oggetto di controversie. Tra queste, il recepimento di un indicazione del Codice di Giustizia Sportiva del CONI. L'oggetto è la possibilità di ammettere i rappresentati dei media ai procedimenti disciplinari di particolare interesse pubblico. Con una delibera del febbraio 2015, approvata due mesi dopo dal Consiglio dei Ministri, il codice CONI aveva inserito un secondo comma al suo articolo 35, in cui si spiegava che, nei procedimenti di illecito sportivo e in tutti gli altri “di particolare interesse pubblico”, i giornalisti possono essere ammessi ad assistere all'udienza in “separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso”. Nel 2015, anno “caldissimo” del procedimento sportivo Bracciali-Starace per i presunti illeciti realizzati nel circuito ATP, il Tribunale Federale (ente preposto alle sentenze di primo grado) non recepì tali dettami. All'epoca, il Regolamento di Giustizia FIT non aveva ancora inserito le direttive CONI, così l'allora presidente Giorgio Gasparotto vietò l'ingresso ai giornalisti in due occasioni: la prima volta (a Roma) fu una decisione del Collegio (che fece uscire dall'aula anche Corrado Tschabuschnig, manager di Starace), mentre nella seconda (nei pressi di Verona), il diniego arrivò dopo aver sentito le parti. Detto che gli organi di giustizia hanno un certo grado di indipendenza rispetto alla FIT (anche se i componenti dei vari organi sono nominati dal Consiglio Federale), il gesto sembrò in forte controtendenza con una generale politica di trasparenza che la FIT sta portando avanti almeno da 7-8 anni. Come è noto, il Tribunale pronunciò sentenza di radiazione ai danni di Bracciali e Starace. La vicenda ha poi vissuto altri tre gradi di giudizio: mostrando una sensibilità totalmente diversa, il Presidente dell Corte d'Appello Alfredo Biagini acconsentì la presenza della stampa alle seguenti udienze, così come i presidenti dei due successivi collegi. Fu una scelta a suo modo storica, che ha aperto la strada alle modifiche avvenute in occasione del Consiglio Federale di ottobre. In questo momento, il nuovo Regolamento di Giustizia FIT, al suo articolo 86, Comma 2, recita testualmente: "Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l’udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza mediante un apparato televisivo a circuito chiuso”. È una vittoria per tutti quelli che si sono battuti per un'informazione completa e trasparente anche in materia di processi sportivi, visto che in faccende ben più delicate la stampa è ammessa da tempo. Curiosamente, l'ex presidente del Tribunale Federale Giorgio Gasparotto è oggi membro della Corte Federale di Appello presieduta da Biagini. Al suo posto, a dirigere l'organismo di primo grado, c'è Maurizio Benincasa, forte di un supporto normatico che ormai non si può più prestare a equivoci.

NON COLLABORARE RAPPRESENTA FRODE SPORTIVA
​Tra le modifiche attuate al medesimo regolamento, sono stati inseriti un paio di commi interessanti. Ad esempio, il 5 e il 6 all'articolo 9 in cui viene punita come frode sportiva qualsiasi tipo di manomissione di documenti richiesti dalla Procura, così come qualsiasi comportamento che mira a eludere le decisioni degli organi federali. Eccoli:
5. Costituisce frode sportiva la mancata produzione, la contraffazione o l’alterazione materiale o la falsità ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dalla Procura federale e dagli altri organi di controllo della FIT ovvero il fornire informazioni false, reticenti, anche parziali.
6. Costituiscono altresì frode sportiva i comportamenti comunque diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché ad eludere l’esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.

In un periodo in cui l'argomento è molto sentito, va segnalata l'introduzione dell'articolo 9-BIS, che punisce qualsiasi tipo di discriminazione.
"Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di sesso, razza, colore, origine etnica, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori".

A2 IN AUTUNNO, BASTA CAMPI COPERTI IN SEDI DISTACCATE
Il Regolamento di Giustizia non è l'unico ad essere stato modificato. Il Regolamento dei Tecnici, per esempio, ha istituito una postilla in vari articoli. In estrema sintesi, chiunque abbia una qualifica (da Istruttore di 1° grado fino a Tecnico Nazionale), è obbligato a sostenere un corso di aggiornamento ogni due anni per mantenere la qualifica. Tale norma non si limita ai maestri, ma è estesa anche a preparatori atletici, preparatori mentali e dirigenti. Negli Atti Ufficiali di settembre, invece, sono presentate le modifiche al lunghissimo Regolamento Tecnico Sportivo: oltre a una serie di modifiche minori, ci sono alcune normative che riguardano i Campionati a Squadre, a partire dalla Serie A1 e dalla Serie A2. Gli impianti di illuminazione per A1 e A2 dovranno essere di almeno 400 lux: tale norma sarà valida dal 2018 per la A1, mentre una norma transitoria prevede che la A2 possa adeguarsi fino al 2019. Il problema della scarsa illuminazione è molto sentito: molti ricorderanno l'increscioso episodio di qualche anno fa a Tarcento, durante il match tra TC Udinese e TC Crema. Ma c'è di più: i club che giocano all'aperto, all'atto dell'iscrizione devono indicare almeno un campo di riserva coperto: fino a quest'anno, è possibile indicarlo in una sede diversa rispetto a quella dei campi “titolari”. Da adesso non sarà più possibile: il campo di riserva coperto dovrà obbligatoriamente trovarsi nella stessa sede. Anche in questo caso, l'obbligo entra in vigore nel 2018 per la A1 nel nel 2019 per la A2. Si tratta di una novità importante, che obbligherà molti club del centro-sud a correre ai ripari, evitando di appoggiarsi a strutture esterne, con conseguenti disagi di ordine logistico. Nel 2017, quattro club di A1 maschile non avevano campi coperti in loco: CC Aniene, TC Parioli, SSD Due Ponti e CT Palermo. In campo femminile, stesso problema per TC Parioli e TC Cagliari. Tutti i club avevano indicato il campo di riserva in strutture lontane anche diversi chilometri. Dal 2018, almeno in A1, non sarà possibile. L'ultima novità riguarda i calendari: storicamente collocata in primavera, tra aprile e giugno, la A2 si sposta in autunno e si giocherà in contemporanea alla A1: il kick off è previsto per il 7 ottobre, mentre il massimo campionato scatterà il 14. Sicuramente una buona notizia per i professionisti che spesso erano costretti a interrompere l'attività nel bel mezzo della stagione, pur di incassare i soldi delle gare a squadre. Saranno meno contenti gli organizzatori dei tornei internazionali a fine anno, i quali vedranno raddoppiare la concorrenza delle competizioni nazionali. Ma questa è un'altra storia.

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