IL CONTRATTO DEL 2015
Ben diversa la faccenda sull'inadempienza contrattuale, marginalmente menzionata nella sentenza. Il Collegio spiega che la competenza è totalmente estranea alla Giustizia Sportiva, ma menziona alcuni passaggi interessanti e persino inediti. Ad esempio, scopriamo che il primo contratto Giorgi-FIT risale al 14 dicembre 2007, quando Camila stava per compiere 16 anni. Ce ne sono stati altri nel 2008, 2010, 2011, 2012 e 2015. Quest'ultimo, particolarmente complesso, imponeva alla FIT l'obbligo di rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio per ogni attività agonistica, nonché le spese di allenamento e mediche. In cambio, Camila avrebbe dovuto concordare la programmazione con la stessa FIT e rispondere a ogni convocazione per il 2015 e per i dieci anni successivi. L'articolo 2, inoltre, obbligava la Giorgi a “chiedere il tesseramento agonistico per l'anno 2015” (attenzione: solo per il 2015, non in via perpetua). In caso di inadempienza, l'atleta avrebbe dovuto “restituire le somme eventualmente erogate dalla FIT in forza degli accordi contrattuali oltre all'impegno di versare alla medesima federazione quando “guadagnato” a titolo di premi nei relativi tornei, maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi”. Per ogni controversia, l'unico ente preposto a giudicare sarebbe stato un Collegio Arbitrale che avrebbe giudicato secondo diritto. E' andata proprio così: la vicenda civilistica è ancora in corso. Insomma: qualsiasi eventuale inadempienza (compreso il mancato tesseramento nel 2015) deve essere valutata esclusivamente dall'arbitrato rituale menzionato all'articolo 11 dell'ormai famoso contratto, e non certo dagli Organi di Giustizia Sportiva.